TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA Art.
1 (Denominazione e sede)
E’ costituito ai sensi degli
artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. del c.c. un consorzio
con attività esterna avente la denominazione
sociale di "CONSORZIO POLIEXPORT".
Il Consorzio ha sede in Macerata, via Ascoli Piceno
n. 12. Detta sede può essere variata con semplice
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 (Durata)
La durata del Consorzio è
fissata al 31 dicembre 2010; la durata può essere
prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con
deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei
consorziati.
TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO
Art. 3 (Scopo ed oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro.
Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente,
l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate
e l’attività promozionale necessaria per
realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi
la importazione delle materie prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
Il Consorzio compie ogni altro atto – e conclude
tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari
ed immobiliari – necessario o utile alla realizzazione
dell’oggetto consortile; svolge altresì
tutte quelle attività strettamente connesse a
quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo
dei rapporti con l’estero delle imprese consorziate,
compresa la possibilità di compiere attività
formative e di partecipare ad Enti e Società,
anche come socio unico, in caso di società di
capitali.
TITOLO III
AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI
– INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE
Art. 4 (Requisiti e numero dei
consorziati)
I consorziati devono essere piccole
e medie imprese che esercitano le attività di
cui al primo comma numeri 1), 2), 3) e 5), dell’articolo
2195 del codice civile od imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per piccole e medie imprese si intendono quelle che
non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi
dell’art. 2, lett. f), della legge 12 agosto 1977,
n. 675, con esclusione delle società che, per
collegamenti tecnico finanziari, si configurano come
appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto
controllate o controllanti ai sensi dell’articolo
23 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate
come un’unica impresa, non superino i limiti dimensionali
sopra richiamati.
Il numero dei consorziati è illimitato, ma non
può essere inferiore a otto.
Art. 5 (Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato
deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti
di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma.
Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato
deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni
del presente statuto, del regolamento interno e delle
deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio,
e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente
il Consiglio Direttivo, valutato l’interesse del
Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una
quota di partecipazione al fondo consortile determinata
in Lit. 2.500.000.
Art. 6 (Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall’ultimo
comma dell’articolo precedente, i consorziati
sono altresì obbligati a:
versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle
spese d’esercizio, il cui importo è determinato
per ciascun esercizio consortile dall’Assemblea
ordinaria;
eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio
con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio
Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al
fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi
stessi;
trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le
notizie da questi richieste ed attinenti l’oggetto
consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale
trasferimento dell’azienda ed alla cessazione
dell’attività imprenditoriale;
rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo
conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite
subite ed imputabili ad esso consorziato;
versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura
delle spese del Consorzio, sull’importo delle
eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio
stesso;
osservare lo statuto, l’eventuale regolamento
interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali
rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 7 (Recesso dei consorziati)
Il recesso del consorziato è
ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere
comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre
mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio
o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente
comma, dalla chiusura di quello successivo.
Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da
permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso,
questi devono essere comunque regolarmente adempiuti
prima del rimborso della quota di partecipazione.
Art. 8 (Trasferimento dell’azienda)
In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato,
sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente
subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare
entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento,
l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
Art. 9 (Esclusione dal Consorzio)
Fermo restando quanto disposto dal
precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera
l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione
del Consorzio;
sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto
ad altre procedure concorsuali;
non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota
di partecipazione al fondo consortile o al pagamento
di tutto o di parte dell’importo di tale quota,
nell’ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo
o del contributo annuale;
non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto
nei confronti del Consorzio;
abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle
disposizioni del presente statuto, del regolamento interno
o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
non possa più partecipare al conseguimento degli
scopi consortili;
si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni
da questo assunte su una richiesta e per suo nome e
conto.
L’esclusione ha effetto immediato e deve essere
comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente
del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Art. 10 (Rimborso della quota)
Nei casi di recesso al consorziato
uscente è rimborsata esclusivamente la quota
di partecipazione versata al fondo consortile in misura
non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra
somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora
dovute al Consorzio.
Art. 11 (Trasferimento delle
quote)
La quota di partecipazione al Consorzio
è intrasferibile sia per atto tra vivi che morti
causa, fermo il disposto del precedente art. 8.
TITOLO IV
FONDO CONSORTILE – ESERCIZIO SOCIALE - DIVIETO
DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI
Art. 12 (Fondo consortile –
fondi riserva)
Il fondo consortile è di ammontare
variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione
sottoscritte da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di
iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non
siano destinati dall’Assemblea dei consorziati
a specifici fondi di riserva. Nessun consorziato può
avere una quota di partecipazione di ammontare inferiore
a Lit. 2.500.000 né superiore al venti per cento
del fondo consortile.
I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono
pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma,
sia durante la vita del Consorzio che all’atto
del suo scioglimento.
Art. 13 (Esercizio sociale –
Situazione patrimoniale)
L’esercizio va dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti
e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio
del Consorzio.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio
è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio,
in tempo utile affinché entro lo stesso termine
il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito
del bilancio approvato all’Assemblea presso la
cancelleria del Tribunale.
Art. 14 (Divieto di distribuzione
degli avanzi di esercizio)
E’ vietata la distribuzione
degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi
forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento
del Consorzio.
TITOLO V
ORGANI CONSORTILI
Art. 15 (Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea dei consorziati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
Art. 16 (Assemblea dei consorziati)
Nell’assemblea ogni consorziato
ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della
sua quota.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto
di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo
art. 25.
L’Assemblea è convocata presso la sede
del Consorzio o in altro luogo dal Presidente, quando
questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno
un quinto dei consorziati negli altri casi previsti
dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso
di convocazione da spedire, con raccomandata, almeno
10 giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.
Nell’avviso di convocazione deve essere riportato
l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite
per la prima e la seconda convocazione, nonché
il luogo della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere
fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima
di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea
si reputa regolarmente costituita quando sono presenti
o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti
tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia
in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non
si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consorzio ovvero in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento
anche di quest’ultimo l’Assemblea nomina
essa stessa il proprio Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi un
verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea
e dal Segretario da esso nominato.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. |
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Art. 17 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria:
approva la situazione patrimoniale con il conto dei
profitti e delle perdite;
elegge fino a 16 componenti del Consiglio Direttivo;
approva l’eventuale regolamento interno di cui
al successivo art. 27;
impartisce le direttive generali di azione del Consorzio
e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente
statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo;
determina l’ammontare del contributo annuo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all’anno entro il termine indicato nell’art.
13, terzo comma, del presente statuto.
L’Assemblea è validamente
costituita qualora sia presente o rappresentata la metà
più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati
non raggiungono il numero indicato nel comma precedente,
l’Assemblea, in seconda convocazione è
validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati
presenti o rappresentati.
L’Assemblea in seconda convocazione
può essere fissata anche per il medesimo giorno
della prima, purché a distanza non inferiore
di 1 ora.
Le delibere, sia in prima che in seconda
convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 18 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria delibera
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento
anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori
e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro
argomento devoluto espressamente alla sua competenza
dal presente statuto.
L’Assemblea straordinaria in prima
convocazione può validamente deliberare quando
siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei
consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione
un terzo dei consorziati aventi diritto al voto. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti
o rappresentati.
L’Assemblea in seconda convocazione può
essere fissata anche per il medesimo giorno della prima
purché a distanza non inferiore di 1 ora.
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria
che straordinaria, adottate con le norme del presente
statuto obbligano tutti i consorziati, ancorché
assenti o dissenzienti.
Art. 19 (Rappresentanza nell’Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare
in caso di impedimento da un altro consorziato con delega
scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più
di altri due consorziati.
Art. 20 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto
fino ad un massimo di 16 membri.
Tra questi l’Assemblea dovrà nominare tanti
membri in rappresentanza di ciascun settore merceologico
presente tra i consorziati tenuto conto che fino a un
massimo di due membri sono nominati dai soci sostenitori
di cui al successivo art. 25.
A tale fine compete ad un settore merceologico il diritto
di rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo quando
aderiscono al Consorzio almeno tre aziende che appartengono
allo stesso settore. Il membro nominato in rappresentanza
di un settore produttivo resta in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo indipendentemente
dal momento in cui ne viene a far parte.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri
e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che
non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea
dei consorziati.
Spetta, tra l’altro, al Consiglio
Direttivo:
eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente
e il Vice Presidente del Consorzio;
redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti
e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di
legge, corredato di una relazione sull’andamento
della gestione, e curarne la presentazione all’Assemblea
ordinaria per l’approvazione, proponendo un programma
di massima per l’esercizio successivo;
deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
deliberare sull’esclusione dei consorziati;
proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento
interno nonché le modifiche allo statuto e al
regolamento stesso;
nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali
dipendenti del Consorzio;
deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno
ogni trimestre. E’ altresì convocato su
richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione
è fatta mediante lettera raccomandata o telegramma
contenente l’indicazione del giorno del luogo
e dell’ora della riunione nonché l’elenco
delle materie da trattare, da spedire almeno quattro
giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza,
due giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni
del Consiglio è necessaria la presenza della
metà dei componenti oltre al Presidente, ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità
dei voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza,
del Vicepresidente.
Il verbale della riunione del Consiglio
è redatto dal Direttore, se nominato, altrimenti
da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale
è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha
redatto.
Non è ammessa la delega, neanche
ad un altro componente del Consiglio. I componenti del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono
a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere
cessato ricopriva la carica di Presente o di Vicepresidente,
il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi
membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre
la carica fino all’Assemblea successiva; anche
i consiglieri cooptati cessano dall’Ufficio in
occasione di tale Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri,
quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancati,
i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto
delle loro nomine.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri
l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri
è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.
Art. 21 (Presidente –
Vicepresidente)
Il Presidente del Consorzio dura
in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati
ed il Consiglio Direttivo;
da’ le opportune disposizioni per l’esecuzione
delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea
o dal Consiglio Direttivo;
propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore
e l’eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio;
conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori
esterni;
vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti
e provvede con l’Assistenza del Direttore alla
conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo;
accerta che si operi in conformità degli interessi
del Consorzio;
conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
procure sia speciali che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi
è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio
Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.
Art. 22 (Rappresentanza del
Consorzio – Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e
la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed
in giudizio, con facoltà di promuovere azioni
e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado
di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza
e la firma sociale spettano al Vicepresidente.Art.
23 Abrogato.
Art. 24 (Direttore del Consorzio)
L’esecuzione delle delibere
e la direzione del Consorzio possono essere affidate
ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni
ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che
ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa – senza diritto
di voto – alle riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
ENTI SOSTENITORI
Art. 25 (Enti sostenitori)
Gli enti pubblici e privati che intendono
sostenere l’attività del Consorzio per
il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su,
loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo,
in un apposito albo degli "enti sostenitori"
tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte
di detti enti.
Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo
per usufruire dell’attività del Consorzio
né hanno diritto di votare in Assemblea; nominano
fino a due membri del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO – REGOLAMENTO –
CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO AL CODICE CIVILE
Art. 26 (Liquidazione –
Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto
in liquidazione l’Assemblea straordinaria provvederà
alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione
dei relativi poteri.
Il patrimonio consortile rimanente, una
volta effettuato il pagamento di tutte le passività
ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione
al fondo consortile in misura non superiore al loro
valore nominale, verrà devoluto con deliberazione
dell’Assemblea straordinaria ad organismi aventi
scopi consortili o finalità sociali analoghi
o strumentali a quelli del Consorzio.
Art. 27 (Regolamento interno)
L’Assemblea ordinaria può
approvare il regolamento interno per l’applicazione
del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare
il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto
dei patti statutari.
Art. 28 (Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in merito alla interpretazione o all’esecuzione
del presente statuto, del regolamento interno e delle
delibere degli organi consortili sarà deferita
ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, il
primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall’altra
parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi
due arbitri d’accordo, o in mancanza d’accordo
dal Presidente del Tribunale che nominerà anche
il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata,
non abbia provveduto a nominarlo.
Il Collegio arbitrale giudicherà
come amichevole compositore, secondo equità,
e non sarà tenuto all’osservanza di alcuna
regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.
Art. 29 (Rinvio alle disposizioni
del Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente
statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile
vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori. |