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| Nuovi parametri e nuova definizione di P.M.I. |
| 14-02-2005
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Dal 1° gennaio 2005 entrerà in vigore la raccomandazione 6 maggio 2003 n.2003/361/Ce, pubblicata sulla Guce L124 del 25 maggio 2003, che andrà a modificare le definizioni di PMI e Micro-impresa, con conseguenze rilevanti soprattutto nella finanza agevolata.
Questa decisione della Commissione Europea, in sintonia con la precedente raccomandazione 96/280/Ce del 3 aprile 1996 in vigore fino al 31 dicembre 2004, nasce dalla volontà di armonizzare il diritto comunitario e, quindi, di limitare la proliferazione - nei vari Stati membri - di definizioni tra loro incoerenti.
In linea generale si considera impresa ogni entità che, a prescindere dalla veste giuridica assunta, eserciti un’attività economica. Rientrano in questa classificazione tutte le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, nonché le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività di natura economica.
Si considereranno PMI le imprese che hanno un numero di addetti effettivi non superiore alle 250 persone e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (40 milioni fino al 31 dicembre 2004), oppure che abbiano un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro (27 milioni fino al 31 dicembre 2004).
All’interno della categoria di PMI si definirà piccola impresa ogni impresa che occupa non più di 50 addetti effettivi e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, mentre si identificherà nella micro-impresa quella che occupa meno di 10 persone ed ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
Questi parametri devono essere rapportati all’ultimo esercizio chiuso, ma la qualificazione di piccola, microimpresa e medioimpresa (PMI) si perde solo qualora gli stessi non vengano rispettati per due esercizi consecutivi. Nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso i conti, i dati si stimano in buona fede ad esercizio in corso. Questa precisazione era già presente nella raccomandazione del 1996, ma in Italia non fu recepita dal decreto ministeriale del 18 settembre 1997, creando non poche situazioni dubbie. Infatti, sono state molte le imprese che in buona fede non hanno fatto richiesta di agevolazioni perché non rispettavano i requisiti solo nell’ultimo esercizio di riferimento.
Da sottolineare rispetto alla vecchia classificazione un passaggio non solo terminologico del parametro di classificazione “numero di dipendenti occupati”, sostituito dalla nuova definizione “addetti effettivi” che esclude dal conteggio gli apprendisti con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione e i dipendenti in maternità ed include i dipendenti che lavorano nell’impresa o per l’impresa, i proprietari gestori ed i soci.
L’orientamento della Commissione Europea introduce anche un nuovo requisito che è quello dell’indipendenza (impresa autonoma), secondo cui un’impresa si considera tale quando non sia qualificabile come “associata” o come “collegata”. Nel primo caso, si considera associata un’impresa non collegata ad altre e che detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. Si ha, invece, un’impresa collegata quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto rispetto ad un’altra, o quando un’impresa può nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa, oppure quando un’impresa esercita per diritto un’influenza dominante su un’altra impresa in base a contratto o clausola statutaria. Sono inoltre considerate imprese collegate quelle imprese fra le quali esiste una delle suddette relazioni attraverso persone fisiche o gruppo di persone fisiche, a patto che le loro attività, o parte di esse, si svolgano su mercati attinenti o contigui.
L’introduzione di questi nuovi parametri e la modifica di quelli esistenti avrà conseguenze rilevanti per l’accesso agli incentivi della Comunità Europea: per le PMI c’è un innalzamento dei massimali finanziari che tiene conto dell’aumento dei prezzi e della produttività verificatosi dopo il 1996, che andrà a ridurre notevolmente il campo dei beneficiari. Per le micro-imprese, invece, c’è un riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da queste nello sviluppo dell’imprenditoria. infatti per la prima volta vengono stabilite delle soglie finanaziarie precise e ciò non potrà che agevolare i programmi di sostegno e di sviluppo delle autorità regionali e nazionali.
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