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| Regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili per il 2006 in base al Regolamento CEE 517/94 per importazioni dalla Corea del Nord, dal Montenegro e Kossovo |
| 23-11-2005
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Il MAP informa gli operatori interessati che con Regolamento della Commissione in corso di pubblicazione nella G.U.C.E., serie L, sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto specificati per il 2006.
Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, dovranno essere presentate al Ministero delle Attività Produttive - D. G. Politica Commerciale, Div. III - Viale America 341 00144 Roma - Eur.
I contingenti di cui all’allegato verranno distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del “primo arrivato, primo servito”).
La prima trasmissione, tramite il SIGL (Sistema Integrato Gestione Licenze), alla Commissione UE sarà effettuata alle ore 10 del 4 gennaio 2006.
Gli operatori, sia tradizionali sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente .
Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2006, possono dimostrare - in base alle licenze di importazione concesse loro per il 2005 e restituite con le annotazioni doganali - di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all’ammontare importato nel 2006.
Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione.
Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2007, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.
Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di acquisto della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro della Comunità, per la categoria ed il Paese interessati a valere sui contingenti 2006 e che la licenza verrà restituita entro dieci giorni dalla scadenza.
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